AFFIDO O DISPERSIONE CENERI

La Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (e successive modifiche) ha previsto e regolamentato l’affidamento o la dispersione delle ceneri le ceneri derivanti dalla cremazione.

AFFIDO CENERI

Il coniuge od il parente più prossimo, può richiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'affidamento dell'urna, purché ne sia garantita la localizzazione, l'identificazione, la buona conservazione della stessa e la continuità della custodia.
Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, può provvedere alla tumulazione in loculo cinerario, all'interramento o alla dispersione.

Dispersione Ceneri

La volontà di disperdere le proprie ceneri deve essere manifestata mediante testamento o altra forma scritta, con data e firma olografa.
La dispersione delle ceneri è consentita in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private; in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, ma è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.