Il coniuge od il parente più prossimo, può richiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'affidamento dell'urna, purché ne sia garantita la localizzazione, l'identificazione, la buona conservazione della stessa e la continuità della custodia.
Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, può provvedere alla tumulazione in loculo cinerario, all'interramento o alla dispersione.
La volontà di disperdere le proprie ceneri deve essere manifestata mediante testamento o altra forma scritta, con data e firma olografa.
La dispersione delle ceneri è consentita in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private; in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, ma è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.